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“Norme su detenzione richiedenti asilo violano norme UE e Costiuzione”

Attualità"Norme su detenzione richiedenti asilo violano norme UE e Costiuzione"

Asgi: decisione Tribunale di Catania per chi viene da Paesi “sicuri”

Milano, 30 set. (askanews) – Trattenere chi chiede protezione senza effettuare una valutazione su base individuale e chiedendo una garanzia economica come alternativa alla detenzione è illegittimo. Lo afferma il Tribunale di Catania alla luce della giurisprudenza e della normativa nazionale e dell’art. 10 della Costituzione italiana. Lo scrive in una nota l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), spiegando che il 29 settembre presso la Sezione specializzata del Tribunale di Catania si sono tenute le prime udienze di convalida di richiedenti asilo trattenuti nel nuovo “Centro per il trattenimento dei richiedenti asilo” di Pozzallo alla luce delle disposizioni del DM 14 settembre 2023, che prevedono il trattenimento dei cittadini stranieri provenienti da Paesi cosiddetti sicuri che chiedono protezione internazionale se non presentano personalmente una garanzia finanziaria di 4.938 euro. “In tale sede la giudice non ha convalidato il trattenimento di un cittadino tunisino, ritenendolo illegittimo alla luce del diritto comunitario e della Costituzione italiana” precisa l’Asgi, sottolineando che “si tratta di una delle prime applicazioni delle norme introdotte in Italia nei giorni scorsi, di cui viene confermata la mancata coerenza ai principi statuiti dalla nostra Costituzione e dalla Direttiva UE 2013, come già denunciato da diverse associazioni ed esponenti della società civile”.

In primo luogo la giudice ha ricordato che “la normativa interna in vigore da una settimana, sulla garanzia finanziaria per evitare il trattenimento, è incompatibile con quella dell’Ue e va disapplicata dal giudice nazionale, perché non prevede una valutazione su base individuale della situazione di chi chiede protezione internazionale in Italia e proviene da un Paese cosiddetto sicuro, come chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea”. “Il provvedimento di trattenimento del questore – precisa la giudice – deve essere corredato da idonea motivazione ed è necessario valutare le esigenze di protezione manifestate, in base anche alla necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive”. Al contrario, la garanzia finanziaria “non può essere considerata misura alternativa al trattenimento, ma un requisito amministrativo imposto per il solo fatto che chiede protezione internazionale, violando le norme sull’accoglienza previste all’art. 6 – bis del D. Lgs 142/2015 prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE”.

Infine, secondo il Tribunale di Catania le norme sulla detenzione dei richiedenti asilo provenienti da Paesi cosiddetti sicuri sono in contrasto con l’art. 10 comma 3 della Costituzione italiana che garantisce comunque il diritto d’ingresso del richiedente asilo (come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 26 maggio 1997, n. 4674). Nell’ordinanza del Tribunale di Catania si afferma, dunque, che “alla luce del principio costituzionale fissato da tale articolo, deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale”.

“Si tratta di una decisione che, in maniera chiara e giuridicamente ineccepibile, conferma la prevalenza della Costituzione e della normativa europea sui tentativi di strumentalizzare l’arrivo di persone in cerca di protezione in Italia” commenta l’Asgi, sottolineando che “l’attuale governo, in un solo anno, è intervenuto con nove atti normativi sul diritto dell’immigrazione e dell’asilo, trasponendo all’interno dell’ordinamento giuridico la confusione politica, l’incapacità amministrativa di affrontare il fenomeno migratorio e pulsioni autoritarie degne delle più buie epoche storiche”.

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