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“Le nuove regole sul trattenimento dei richiedenti asilo violano le norme UE e la Costituzione”

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Asgi: decisione del Tribunale di Catania per chi viene da Paesi “sicuri”

Milano, 30 set. (askanews) – Il ministero dell’Interno impugnerà il provvedimento del Tribunale di Catania che ha negato la convalida del trattenimento di alcuni migranti. Da quanto si apprende, la cosiddetta procedura accelerata di frontiera è ritenuto “uno degli aspetti, già contenuto nella direttiva europea 2013, che trova oggi l’unanime consenso dei Paesi europei nell’ambito del costruendo nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo e che il Governo italiano ha disciplinato nel decreto Cutro”. Il 29 settembre, presso la Sezione specializzata del Tribunale di Catania, si erano tenute le prime udienze di convalida di richiedenti asilo trattenuti nel nuovo “Centro per il trattenimento dei richiedenti asilo” di Pozzallo alla luce delle disposizioni del DM 14 settembre 2023, che prevedono il trattenimento dei cittadini stranieri provenienti da Paesi cosiddetti sicuri che chiedono protezione internazionale se non presentano personalmente una garanzia finanziaria di 4.938 euro. Il Tribunale ha ritenuto che trattenere chi chiede protezione senza effettuare una valutazione su base individuale e chiedendo una garanzia economica come alternativa alla detenzione è illegittimo alla luce della giurisprudenza e della normativa nazionale e dell’art. 10 della Costituzione italiana.

L’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) ha spiegato che “si tratta di una delle prime applicazioni delle norme introdotte in Italia nei giorni scorsi, di cui viene confermata la mancata coerenza ai principi statuiti dalla nostra Costituzione e dalla Direttiva Ue 2013, come già denunciato da diverse associazioni ed esponenti della società civile”. L’Asgi ha precisato che nel caso di un cittadino tunisino, la giudice ha ricordato che “la normativa interna in vigore da una settimana, sulla garanzia finanziaria per evitare il
trattenimento, è incompatibile con quella dell’Ue e va disapplicata dal giudice nazionale, perché non prevede una valutazione su base individuale della situazione di chi chiede protezione internazionale in Italia e proviene da un Paese cosiddetto sicuro, come chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea”.

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